Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009
Art. 10 — Ulteriori modifiche all'articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11
All'articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)ai commi 1 e 2, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;
- b)al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso delle procedure di infrazione avviate ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le informazioni sono trasmesse ogni mese»;
- c)sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «3-ter. Le informazioni e i documenti di cui al presente articolo sono trasmessi avvalendosi delle modalita' di cui all'articolo 19. 3-quater. Il Governo puo' raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi».
Testo vigente dal 25 giugno 2010
