All'articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)ai commi 1 e 2, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;
  • b)al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso delle procedure di infrazione avviate ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le informazioni sono trasmesse ogni mese»;
  • c)sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «3-ter. Le informazioni e i documenti di cui al presente articolo sono trasmessi avvalendosi delle modalita' di cui all'articolo 19. 3-quater. Il Governo puo' raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi».

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;96~art10 · fonte su Normattiva