Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio

Art. 1 — Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la pubblica amministrazione

Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 32-ter, secondo comma, la parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «cinque»;
  • b)all'articolo 32-quinquies, la parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «due»;
  • c)all'articolo 35, secondo comma, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi» e le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;
  • d)all'articolo 314, primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro anni a dieci anni e sei mesi»;
  • e)all'articolo 318, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»;
  • f)all'articolo 319, le parole: «da quattro a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dieci anni»;
  • g)all'articolo 319-ter:
  • 1)al primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni»;
  • 2)al secondo comma, le parole: «da cinque a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a quattordici anni» e le parole: «da sei a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a venti anni»;
  • h)all'articolo 319-quater, primo comma, le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei anni a dieci anni e sei mesi»;
  • i)all'articolo 323-bis:
  • 1)e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilita' trasferite, la pena e' diminuita da un terzo a due terzi»;
  • 2)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Circostanze attenuanti».

Testo vigente dal 30 maggio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-05-27;69~art1 · fonte su Normattiva