Art. 15 — Modifiche all'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di inquinamento acustico
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All'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;
- b)al comma 2, lettera b), le parole: «progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti nonche'» sono soppresse;
- c)il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditorie acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato»;
- d)dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e' sostituita dalla seguente: "f) l'indicazione, con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico"».
Testo in vigore dal 25 giugno 2010 al 6 giugno 2013
