Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009

Art. 15 — Modifiche all'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di inquinamento acustico

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All'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;
  • b)al comma 2, lettera b), le parole: «progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti nonche'» sono soppresse;
  • c)il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditorie acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato»;
  • d)dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e' sostituita dalla seguente: "f) l'indicazione, con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico"».

Testo in vigore dal 25 giugno 2010 al 6 giugno 2013

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 103/2013

    Ha colpito questo articolo
    29 maggio 2013

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 15, comma 1, lettera c ), della legge 4 giugno 2010, n. 96, sostitutivo dell'art. 11, comma 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88, per violazione dell'art. 3 Cost., restando assorbite le censure prospettate in riferimento agli altri parametri costituzionali invocati. Tale norma prevede che l'art. 11, comma 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88, sia sostituito dalla norma di interpretazione autentica secondo la quale, «In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'art. 3, comma 1, lettera e ), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato». Infatti il divieto di retroattività della legge, previsto dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, non riceve nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25 Cost. e il legislatore può emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica. Tuttavia, nel caso di specie, la retroattività non trova giustificazione nella tutela di principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti «motivi imperativi di interesse generale», ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e incide su rapporti ancora in corso, vanificando il legittimo affidamento di coloro che hanno acquistato beni immobili nel periodo nel quale vigeva ancora la norma "sostituita", che, a tutela di tale affidamento e della certezza del diritto, specificava che la sospensione dell'applicazione nei rapporti tra privati delle norme sull'inquinamento acustico degli edifici valesse per il futuro, in riferimento agli «alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

    Art. 15 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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