Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009

Art. 41 — Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari

Il Governo e' autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dellasalute, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i rapporti con le regioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, con le modalita' e secondo i principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto della direttiva 91/414/ CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, e del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)prevedere procedure semplificate per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni all'immissione in commercio, in particolare in riferimento alle modalita' di etichettatura dei prodotti fitosanitari;
  • b)rimodulare la trasmissione dei dati di vendita e di esportazione dei prodotti fitosanitari in via telematica o su supporto magnetico;
  • c)ridefinire la disciplina di autorizzazione alla immissione in commercio per particolari prodotti utilizzati in agricoltura biologica, biodinamica e convenzionale;
  • d)ridefinire la disciplina in merito al rilascio dell'autorizzazione all'acquisto ed all'impiego dei prodotti fitosanitari e relativi registri dei trattamenti effettuati, di cui agli articoli 25, 26, 27 e 42 del citato decreto del Presidente della Repubblica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2010-06-04;96~art41 · fonte su Normattiva