[1]Disposizioni in materia di organismi geneticamente modificati. Attuazione delle misure transitorie di cui all'articolo 26-quater della direttiva 2001/18/CE - Caso EU-Pilot 3972/12/SNCO

[2]1. Nelle more dell'attuazione della direttiva (UE) n. 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio, ai fini dell'applicazione delle misure transitorie di cui all'articolo 26-quater della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, richiede alla Commissione europea, entro il 3 ottobre 2015, l'adeguamento dell'ambito geografico delle notifiche o delle domande presentate o delle autorizzazioni alla coltivazione di OGM gia' concesse anteriormente al 2 aprile 2015, rispettivamente, ai sensi della citata direttiva 2001/18/CE e del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003. 2. Qualora il notificante o il richiedente, ai sensi dell'articolo 26-quater, paragrafo 4, della direttiva 2001/18/CE, confermi l'ambito geografico della sua notifica o domanda iniziale, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere adottate misure che limitano o vietano in tutto il territorio nazionale o in parte di esso la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM definiti in base alla coltura o al tratto, una volta autorizzati ai sensi della parte C della direttiva 2001/18/CE, e successive modificazioni, o del regolamento (CE) n. 1829/2003, con le modalita' di cui all'articolo 26-ter della medesima direttiva 2001/18/CE. 3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque viola i divieti di coltivazione introdotti ai sensi dei commi 1 e 2 e' punito con la multa da euro 25.000 a euro 50.000. L'autore del delitto di cui al presente comma e' tenuto altresi' a rimuovere, a proprie cura e spese, secondo le prescrizioni del competente organo di vigilanza nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, le coltivazioni di sementi vietate e a realizzare misure di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalita' definiti dalla regione competente per territorio. 4. Restano fermi i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in via cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002. 5. All'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2:
  • 1)al primo periodo, le parole: «continuano ad applicarsi le disposizioni recate dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano le disposizioni recate dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224»;
  • 2)il secondo periodo e' soppresso;
  • b)al comma 4:
  • 1)la lettera a) e' abrogata;
  • 2)alla lettera b), le parole: «decreto legislativo n. 92 del 1993, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224»;
  • c)i commi 5 e 6 sono abrogati.

Testo vigente dal 3 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-29;115~art20 · fonte su Normattiva