Art. 47 — Obblighi di monitoraggio in materia di Servizi di interesse economico generale
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Il Ministro per le politiche europee, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 57 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, assicura l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea derivanti da disposizioni dell'Unione europea in materia di Servizi di interesse economico generale, ivi inclusa la predisposizione delle relazioni periodiche triennali di cui all'articolo 8 della decisione 2005/ 842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalita' attuative del comma 1. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Testo in vigore dal 25 giugno 2010 al 18 agosto 2015
