Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 1995-1997
Art. 27 — Modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, di attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE, relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e ai materiali di base per la loro preparazione)
Al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 5, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) piombo, mercurio, arsenico e cadmio, in quantita' superiori ai valori riportati nell'allegato II";
- b)all'allegato II, relativo ai tenori tollerabili di taluni metalli pesanti negli aromi, e' aggiunta la voce "Cadmio", con il seguente valore: "non piu' di 1 mg/Kg".
Testo vigente dal 7 maggio 1998
