Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 1995-1997
Art. 39 — Organizzazione dei controlli ufficiali e modalità di riconoscimento di stabilimenti e intermediari nel settore dell'alimentazione animale: criteri di delega)
L'attuazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio sara' uniformata ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a)operare la razionalizzazione e la semplificazione dell'organizzazione dei controlli, anche mediante il riordino delle strutture di controllo, qualora necessario, senza oneri per il bilancio dello Stato;
- b)prevedere le forme di collaborazione e di coordinamento fra le amministrazioni preposte ai controlli ufficiali;
- c)assicurare la collaborazione e lo scambio di informazioni con gli uffici della Comunita' europea e gli Stati membri;
- d)garantire agli operatori l'esercizio del diritto al contraddittorio, in corso di ispezione, nonche' di quello alla segretezza ed al ricorso in ogni forma di controllo. L'attuazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio sara' uniformata ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a)assicurare il rispetto delle distinte competenze dei Ministeri interessati, con particolare riguardo al riconoscimento ed alla registrazione degli stabilimenti e degli intermediari;
- b)ferme restando le disposizioni di principio e le norme quadro, prevedere la semplificazione delle disposizioni vigenti nel settore dell'alimentazione degli animali, anche mediante regolamento ministeriale o interministeriale, secondo le competenze, del Ministero della sanita', del Ministero per le politiche agricole e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o con il loro concerto ove previsto, ovvero con il concerto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
- c)prevedere che il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari avvenga in base a criteri di rigore atti a garantire la protezione della salute umana, degli animali e la tutela dell'ambiente.
Testo vigente dal 7 maggio 1998
