Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante, a completamento delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 38 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le norme necessarie a dare integrale ed organica attuazione alla direttiva 88/379/CEE del Consiglio e successive modificazioni, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi. Per l'esercizio della delega si applicano i prmcipi ed i criteri direttivi previsti dall'articolo 38 della legge n. 52 del 1 996.

Testo vigente dal 7 maggio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-04-24;128~art38 · fonte su Normattiva