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Per un periodo di cinque anni, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e gli organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nei limiti delle rispettive competenze, hanno facolta' di affidare in concessione a persone giuridiche gli studi e le ricerche, anche sperimentali, che siano necessari per la redazione del piano generale e dei progetti di bonifica, nonche' la compilazione del piano e dei progetti stessi. Gli studi, le ricerche ed i progetti suindicati sono considerati come un distinto lotto delle opere da eseguire, e formano oggetto di separata concessione. La relativa spesa non potra' eccedere la misura dello 0,40 per cento di quella autorizzata in ciascun esercizio finanziario per la esecuzione di opere di bonifica. La spesa e' anticipata dallo Stato, il quale si rivale della quota a carico degli interessati quando provvede alla concessione dei restanti lotti di lavori o in sede di ripartizione della spesa delle opere eseguite in gestione statale.

Testo in vigore dal 24 gennaio 1955 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1955-01-05;6~artunico · fonte del testo