Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1955 al 22 dicembre 2008. 89 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: b) i crediti dello Stato d'importo non superiore a lire 500 per sorte capitale, di dubbia e difficile esazione, gia' iscritti alla contabilita' demaniale ai sensi del penultimo comma dell'art. 263 e del primo comma dell'art. 264 del regolamento suindicato;
tolto: c) i crediti dello Stato d'importo non superiore a lire 500 gia' maturati che dall'intendente di finanza, competente per territorio, siano riconosciuti di dubbia e difficile esazione. Il riconoscimento deve essere fatto in base agli elementi forniti dalle Amministrazioni interessate ed a quelli eventualmente in possesso dello stesso intendente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-07-01;553~art3 · fonte del testo