All'articolo 4 della legge 28 febbraio 1986, n. 42, sono aggiunti i seguenti commi: "24-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 1 marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, il Ministro del tesoro e' autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nonche' a riassegnare agli stati di previsione interessati i versamenti all'entrata del bilancio effettuati mediante prelevamenti dal conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato di cui al secondo comma dell'articolo 18 della citata legge 1 marzo 1986, n. 64. 24-ter. Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, le somme versate all'entrata del bilancio statale dalla Cassa depositi e prestiti a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, per il finanziamento delle spese per l'acquisizione, tramite il Provveditorato generale dello Stato, di mobili, attrezzature e forniture occorrenti agli uffici preposti all'attuazione delle misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno previste dalle citate disposizioni legislative. 24-quater. La spesa autorizzata con l'articolo 6, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per i miglioramenti contrattuali ed iscritta al capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, nonche' le economie realizzate sul capitolo 6858 del medesimo stato di previsione a seguito delle modifiche del meccanismo dell'indennita' integrativa speciale non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo".

Testo vigente dal 25 ottobre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-17;688~art2 · fonte su Normattiva