All'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 42, e' aggiunto il seguente comma: "3-bis. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a versare ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata la somma di lire 5.000.000.000 a valere sui fondi iscritti al capitolo 8221 del proprio stato di previsione per l'anno finanziario 1986. Detta somma sara' assegnata, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per essere trasferita al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, al fine di consentire il finanziamento dei lavori di conservazione delle riserve naturali e dei parchi nazionali".

Testo vigente dal 25 ottobre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-17;688~art3 · fonte su Normattiva