Art. 2 — Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
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Il comma 2 dell'art.3 della legge 11 marzo 1988, n.79, e' sostituito da seguente. "2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1988, e' comprensiva della somma di lire 200.000 milioni da riferire al finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei "programmi finalizzati", approvati dal comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche della somma di lire 21.000 milioni da riferire alle iniziative di ricerca scientifica nel settore della luce sincrotone approvate dallo stesso (CIPE)" All'art. 3 della legge 11 marzo 1988, n.79 e' aggiunto il seguente comma: "4-bis. Le somme esistenti sul Fondo per i contributi in conto interessi previsto dall'art. 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e le somme esistenti sul fondo centrale di garanzia istituito dall'art. 33 della stessa legge, nonche' le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi del medesimo articolo 33 sono versate, rispettivamente, ai capitoli n. 3688, per il suddetto articolo 29, e n. 3689, per il suddetto articolo 33, dello stato di previsione dell'entrata per essere correlativamente iscritte, rispettivamente, ai capitoli n. 7404 e n. 7421 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro".
Testo in vigore dal 16 agosto 1988 al 22 dicembre 2008
