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Il comma 2 dell'art.4 della legge 11 marzo 1988, n.79, e' sostituito dal seguente. "2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere, anche in quote mensili, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni a copertura del disavanzo di gestione per l'anno finanziario 1988, fino all'importo massimo di lire 2.390.160.939.000". Il comma 8 dell'art.4 della legge 11 marzo 1988, n.79, e' sostituito dal seguente: "8. Ai sensi dell'art.39 della legge 30 marzo 1981, n.119, per l'anno finanziario 1988, e' stabilito in lire 35.000 miliardi l'importo massimo di emissione dei buoni ordinari del Tesoro, al netto di quelli da rimborsare, ed in lire 245.000 miliardi il limite massimo di circolazione dei buoni medesimi".

Testo in vigore dal 16 agosto 1988 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1988-08-01;348~art3 · fonte su Normattiva