Art. 5 — Stato di previsione del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato
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All'articolo 16 della legge 11 marzo 1988, n.79, e' aggiunto il seguente comma: "3-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, per il trasferimento al fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, delle somme disponibili sul capitolo n. 7541 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1988".
Testo in vigore dal 16 agosto 1988 al 22 dicembre 2008
