Art. 7 — Disposizioni diverse
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Il comma 2 dell'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n.79, e' sostituito dal seguente: "2. Per l'anno 1988, per l'acquisto di mezzi di trasporto, di cui al precedente comma 1, puo' essere trasferita una somma complessivamente non superiore a lire 3.000 milioni". La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge di Stato. Data a Roma, addi' 1° agosto 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri AMATO; Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: Vassalli
Testo in vigore dal 16 agosto 1988 al 22 dicembre 2008
