Art. 2 — Stato di previsione del Ministero del tesoro
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Il comma 8 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, e' sostituito dal seguente: "8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e' stabilito in lire 122.000 miliardi". Il comma 17 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, e' sostituito dal seguente: "17. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui passivi del Ministero del tesoro sui capitoli 5926, 5952, 6771 e 6872". Il comma 18 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, e' sostituito dal seguente: "18. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono stabiliti, rispettivamente, in L. 2.100.000.000.000, L. 300.000.000.000 e L. 48.000.000.000". All'articolo 3 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, e' aggiunto il seguente comma: "28-bis. Le somme iscritte ai capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, con variazioni compensative nel conto dei residui passivi".
Testo in vigore dal 13 ottobre 1990 al 22 dicembre 2008
