Art. 3 — Ministero del bilancio e della programmazione economica
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Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, e' sostituito dal seguente: "3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le amministrazioni interessate, nonche' le eventuali successive variazioni, delle disponibilita' in conto residui e di cassa sul capitolo 7507 e di fondi iscritti in termini di competenza e di cassa sul capitolo 7510 dell stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione econimica, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonche' per la tutela dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria".
Testo in vigore dal 13 ottobre 1990 al 22 dicembre 2008
