Art. 4 — Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
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All'articolo 14 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, e' aggiunto il seguente comma: "3-bis. La Cassa depositi e prestiti, a valere sui fondi accantonati sul conto corrente di tesoreria n. 3 - costituito mediante il versamento degli avanzi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali - e' autorizzata a versare, al capitolo 3589 dell'entrata del bilancio dello Stato, la somma di L. 80.000.000 corrispondente all'ammontare dei residui passivi eliminati dal bilancio della predetta gestione alla chiusura dell'esercizio 1989, per l'intervenuta perenzione amministrativa".
Testo in vigore dal 13 ottobre 1990 al 22 dicembre 2008
