Art. 2 — Stato di previsione del Ministero del tesoro
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Il comma 8 dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 406, e' sostituito dal seguente: "8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, e' stabilito in lire 126.000 miliardi". I commi 17 e 18 dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 406, sono sostituiti dai seguenti: "17. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto da residui sui capitoli numeri 5926, 5952, 6771, 6872 e 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. 18. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 1.850 miliardi, lire 300 miliardi e lire 60 miliardi". All'articolo 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 406, e aggiunto il seguente comma: "29-bis. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio per trasferire dal capitolo 4351 dello stato di previsione del Ministero del tesoro ai bilanci delle aziende autonome le somme occorrenti per la riliquidazione delle pensioni al personale interessato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991".
Testo in vigore dal 19 novembre 1991 al 22 dicembre 2008
