Art. 3 — Stato di previsione del Ministero del bilancio
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Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 406, e' sostituito dal seguente: "2. 11 Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonche' le eventuali successive variazioni, delle disponibilita' in conto residui e di cassa sul capitolo n. 7511 e dei fondi iscritti in termini di competenza e dl cassa sul capitolo n. 7510 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonche' per la tutela dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria".
Testo in vigore dal 19 novembre 1991 al 22 dicembre 2008
