Art. 5 — Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
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All'articolo 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 406, e' aggiunto il seguente comma: "8-bis. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, e' autorizzato ad effettuare variazioni compensative in termini di residui e cassa, nell'ambito delle somme residue iscritte ai vari capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in applicazione dell'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989), per le quote relative all'anno 1990 che l'articolo 2 della legge 11 febbraio 1991, n. 43, ha destinato ai vari settori di intervento indicati al medesimo articolo 2 della legge n. 43".
Testo in vigore dal 19 novembre 1991 al 22 dicembre 2008
