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All'articolo 20 della legge 29 dicembre 1990, n. 406, e' aggiunto il seguente comma: "2-bis. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 1991, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della sanita', dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per le attivita' di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso e degli Istituti medesimi".

Testo in vigore dal 19 novembre 1991 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-11-18;366~art6 · fonte su Normattiva