Art. 2 — Stato di previsione del Ministero del tesoro
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Il comma 8 dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1991, n. 416, e' sostituito dal seguente: "8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all' estero, al netto di quelli da rimborsare, e' stabilito in lire 150.000 miliardi". Il comma 18 dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1991, n. 416, e' sostituito dal seguente: "18. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978. n. 468, e successive modificazioni, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 1.950 miliardi, lire 447 miliardi e lire 70 miliardi". Il comma 28 dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1991, n. 416, e' sostituito dal seguente: "28. le somme iscritte ai capitoli 5926, 5952, 6771, 6868, 6869, 6872, 6878 e 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro". All'articolo 3 della legge 31 dicembre 1991, n. 416, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "30-bis. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge 11 febbraio 1992, n. 157".
Testo in vigore dal 29 ottobre 1992 al 22 dicembre 2008
