Art. 4 — Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 ottobre 1992 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
All'articolo 15 della legge 31 dicembre 1991, n. 416, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e del artigianato per l'anno finanziario 1992 delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166".
Testo in vigore dal 29 ottobre 1992 al 22 dicembre 2008
