Art. 5 — Stato di previsione del Ministero della marina mercantile
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All'articolo 18 della legge 31 dicembre 1991, n. 416, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "2-bis. Per il Corpo delle capitanerie di porto, i capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono, per l'anno finanziario 1992, quelli descritti nell'elenco annesso alla tabella n. 17 - stato di previsione del Ministero della marina mercantile. 2-ter. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1992, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi per gli anni 1992-1993, tra i vari settori di intervento, di cui al terzo piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura".
Testo in vigore dal 29 ottobre 1992 al 22 dicembre 2008
