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All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 501, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei trasporti, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1993, delle somme affluite all'entrata in relazione degli articoli 97, 101 e 208 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

Testo in vigore dal 10 novembre 1993 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1993-11-09;445~art3 · fonte su Normattiva