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All'articolo 27 della legge 23 dicembre 1992, n. 501, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "15-bis. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, le variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1993, connesse con l'abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'articolo 1 del regio decreto 12 settembre 1929, n. 1661, e del regio decreto 27 settembre 1929, n. 1663, concernenti istituzione e competenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonche' della legge 31 luglio 1959, n. 617, recante istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo".

Testo in vigore dal 10 novembre 1993 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1993-11-09;445~art6 · fonte su Normattiva