Art. 7 — Soppressione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici
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1. in relazione alla soppressione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici prevista dalla legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono abrogati i commi 3, 6 e 7 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 501. La predetta abrogazione opera conseguentemente, per le entrate e le spese riportate negli stati di previsione dell'Azienda medesima per l'anno finanziario 1993 annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 2) approvati con la citata legge n. 501 del 1992.
Testo in vigore dal 10 novembre 1993 al 22 dicembre 2008
