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All'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 539, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti: "9-bis. Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui passivi. 9-ter. Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 1985, n. 163, le somme relative al Fondo unico per lo spettacolo non impegnate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per gli interventi di pertinenza dell'esercizio successivo e per quelli per i quali le somme stesse furono stanziate". Il comma 10 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 539, e' abrogato.

Testo in vigore dal 29 settembre 1994 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-09-23;554~art2 · fonte su Normattiva