Art. 4 — Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione
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All'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 539, e' aggiunto il seguente comma: "3-bis. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1994, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dai gestori delle scuole secondarie non statali, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 358, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297".
Testo in vigore dal 29 settembre 1994 al 22 dicembre 2008
