Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1994

Art. 5 — Stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

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All'articolo 21 della legge 24 dicembre 1993, n. 539, sono aggiunti i seguenti commi: "5-bis. La cassa depositi e prestiti, a valere sui fondi accantonati sull'apposito conto corrente di tesoreria, costituito mediante il versamento degli avanzi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, e' autorizzato a versare ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata la somma di lire 6.000.000.000. 5-ter. La somma di cui al comma 5-bis sara' assegnata, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per essere trasferita al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali al fine di consentire l'acquisto e l'espropriazione di terreni e fabbricati per una migliore gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato. 5-quater. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'anno finanziario 1994, in relazione alle entrate acquisite per l'attivita' dell'Azienda stessa volta ad assicurare la continuita' di gestione del Parco nazionale dello Stelvio".

Testo in vigore dal 29 settembre 1994 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-09-23;554~art5 · fonte su Normattiva