Art. 2 — Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 489, e' sostituito dal seguente: "4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in lire 41.000 miliardi". Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 489, e' sostituito dal seguente: "6. Il limite di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dal SACE ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo per le garanzie di durata superiore ai ventiquattro mesi e' fissato per l'anno finanziario 2000 in lire 9.500 miliardi". Il comma 9 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 489, e' sostituito dal seguente: "9. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unita' previsionali di base "Fondi di riserva" (oneri comuni) e "Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 3.630 miliardi, lire 1.200 miliardi, lire 1.400 miliardi e lire 18.300 miliardi". All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 489, e' aggiunto il seguente comma: "31-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum, dall'unita' previsionale di base "Spese elettorali" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato", dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 alle competenti unita' previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita' e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali".
Testo vigente dal 3 novembre 2000
