Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196

Art. 2 — Bilancio di previsione

L'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' abrogato. All'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1:
  • 1)al primo e al secondo periodo, le parole: «legge di stabilita'» sono sostituite dalle seguenti: «prima sezione della legge di bilancio»;
  • 2)al terzo periodo, le parole: «del disegno di legge di stabilita'» sono sostituite dalle seguenti: «del disegno di legge di bilancio»;
  • b)al comma 3:
  • 1)al secondo periodo, le parole da: «dopo il termine di scadenza» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo nonche' per le leggi approvate entro l'anno e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro l'anno successivo»;
  • 2)al quarto periodo, le parole da: «le nuove o maggiori spese» fino alla fine del periodo medesimo sono sostituite dalle seguenti: «le nuove o maggiori spese sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore le norme che le autorizzano e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera a)». All'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il disegno di legge del bilancio di previsione si riferisce ad un periodo triennale e si compone di due sezioni»;
  • b)dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. La prima sezione del disegno di legge di bilancio dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all'articolo 10, comma 2, e i loro eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10-bis. 1-ter. La prima sezione del disegno di legge di bilancio contiene esclusivamente:
  • a)la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio di riferimento, in coerenza con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2;
  • b)norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione o sugli altri saldi di finanza pubblica, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;
  • c)norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva ovvero a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;
  • d)gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;
  • e)l'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, e' conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali;
  • f)eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, commi 12 e 13, e, qualora si rendano necessarie a garanzia dei saldi di finanza pubblica, misure correttive degli effetti finanziari derivanti dalle sentenze definitive di cui al medesimo comma 13 dell'articolo 17;
  • g)le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243. 1-quater. Le nuove o maggiori spese disposte dalla prima sezione del disegno di legge di bilancio non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), nel DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari. 1-quinquies. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la prima sezione del disegno di legge di bilancio non deve in ogni caso contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, ne' interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del predetto disegno di legge. 1-sexies. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio e' formata sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati nel DEF, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), dell'aggiornamento delle previsioni per le spese per oneri inderogabili e fabbisogno, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 5 del presente articolo, e delle rimodulazioni proposte ai sensi dell'articolo 23, ed evidenzia, per ciascuna unita' di voto parlamentare di cui al comma 2 del presente articolo, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione»;
  • c)al comma 2, primo periodo, le parole: «Il disegno di legge del bilancio di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «La seconda sezione del disegno di legge di bilancio» e dopo le parole: «l'entrata e,» e' inserita la seguente: «distintamente»;
  • d)al comma 10, le parole da: «Il bilancio di previsione» fino a: «e' costituito» sono sostituite dalle seguenti: «La seconda sezione del disegno di legge di bilancio e' costituita»;
  • e)al comma 11:
  • 1)all'alinea, le parole: «per le lettere a), b), c), d) ed e)» sono soppresse;
  • 2)alla lettera a): 2.1) al quarto periodo, la parola: «azioni» e' sostituita dalle seguenti: «unita' elementari di bilancio»; 2.2) al quinto periodo, la parola: «azione» e' sostituita dalle seguenti: «unita' elementare di bilancio»; 2.3) al sesto periodo, le parole: «ciascuna azione» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna unita' elementare di bilancio»;
  • 3)la lettera b) e' abrogata;
  • f)dopo il comma 11-bis e' inserito il seguente: «11-ter. Nella seconda sezione del disegno di legge di bilancio e' annualmente stabilito, per ciascun anno del triennio di riferimento, in relazione all'indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera b), l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare»;
  • g)il comma 12 e' sostituito dai seguenti: «12. Gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna unita' di voto parlamentare, nella seconda sezione, quale risultante dagli emendamenti approvati, attraverso un'apposita nota di variazioni, presentata dal Governo e votata dalla medesima Camera prima della votazione finale. Per ciascuna delle predette unita' di voto la nota evidenzia altresi', distintamente con riferimento sia alle previsioni contenute nella seconda sezione sia agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni della prima sezione, le variazioni apportate rispetto al testo del disegno di legge presentato dal Governo ovvero rispetto al testo approvato nella precedente lettura parlamentare. 12-bis. Il disegno di legge di bilancio e' corredato di una relazione tecnica nella quale sono indicati:
  • a)la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione;
  • b)i criteri essenziali utilizzati per la formulazione, sulla base della legislazione vigente, delle previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda sezione;
  • c)elementi di informazione che diano conto della coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10-bis, comma 1. 12-ter. Alla relazione tecnica prevista dal comma 12-bis sono allegati, a fini conoscitivi, per il triennio di riferimento, un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione ai sensi del presente articolo e un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative, disposte nella seconda sezione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e sull'indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Tali prospetti sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento. 12-quater. Al disegno di legge di bilancio e' allegata una nota tecnico-illustrativa con funzione di raccordo, a fini conoscitivi, tra il medesimo disegno di legge di bilancio e il conto economico delle amministrazioni pubbliche. In particolare, essa indica:
  • a)elementi di dettaglio sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10-bis, comma 1, dando separata evidenza alle regolazioni contabili e debitorie pregresse;
  • b)i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi;
  • c)le previsioni del conto economico delle amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 3, lettera b), e del conto di cassa delle medesime amministrazioni pubbliche, integrate con gli effetti delle modificazioni proposte con il disegno di legge di bilancio per il triennio di riferimento. 12-quinquies. La nota tecnico-illustrativa di cui al comma 12-quater e' aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento»;
  • h)il comma 16 e' abrogato;
  • i)al comma 17, le parole: «Alla data di entrata in vigore della legge di bilancio,» sono soppresse e dopo le parole: «le unita' di voto parlamentare» sono inserite le seguenti: «della legge di bilancio». L'articolo 22 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' abrogato. All'articolo 22-bis, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «con il disegno di legge di stabilita' e» sono soppresse. All'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 1, le parole da: «In sede di formulazione» fino a: «Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini della definizione del disegno di legge di bilancio, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione della seconda sezione del medesimo disegno di legge, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze» e le parole da: «tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa» fino alla fine del comma sono soppresse;
  • b)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, per motivate esigenze, all'interno di ciascuno stato di previsione, possono essere:
  • a)rimodulate in via compensativa le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), nonche' alle autorizzazioni di spesa per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti di cui al comma 1-ter del presente articolo, restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;
  • b)rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b)»;
  • c)dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio possono essere disposte anche regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di bilancio dalle leggi vigenti. 3-ter. In appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio sono indicati, per ciascun Ministero e per ciascun programma, le autorizzazioni legislative di spesa di cui si propone la modifica ai sensi del presente articolo e i corrispondenti importi. Tali allegati sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento»;
  • d)il comma 5 e' abrogato. All'articolo 38-septies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche tenendo conto delle esperienze gia' maturate nei bilanci degli enti territoriali»;
  • b)dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sulla sperimentazione di cui al comma 1 e successivamente sui risultati dell'adozione definitiva». All'articolo 52 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 2, le parole da: «alla legge di stabilita'» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «alla legge di bilancio. Ogni richiamo alla legge di stabilita', di cui all'articolo 11 della presente legge nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente periodo, deve intendersi riferito alla legge di bilancio»;
  • b)il comma 3 e' abrogato.

Testo vigente dal 25 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-08-04;163~art2 · fonte su Normattiva