Art. 2 — Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 290, e' sostituito dal seguente: "3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 60.000 milioni di euro". Nell'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, le parole: "2.975 milioni di euro", "400 milioni di euro", "2.800 milioni di euro" e "10.000 milioni di euro" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "2.475 milioni di euro", "3.747 milioni di euro", "2.500 milioni di euro" e "12.534 milioni di euro".
Testo vigente dal 11 novembre 2003
