Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2004, n. 312, e' inserito il seguente: «3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali».

Testo vigente dal 15 novembre 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-11-11;233~art3 · fonte su Normattiva