Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2004, n. 312, e' sostituito dal seguente: «3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 75.000 milioni di euro».

Testo vigente dal 15 novembre 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-11-11;233~art2 · fonte su Normattiva