Art. 2 — Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2004, n. 312, e' sostituito dal seguente: «3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 75.000 milioni di euro».
Testo vigente dal 15 novembre 2005
