Art. 4 — Modifica all'articolo 17 della legge 12 novembre 2011, n. 184
All'articolo 17 della legge 12 novembre 2011, n. 184, dopo il comma 20 e' aggiunto il seguente: «20-bis. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi per il finanziamento di assegni una tantum in favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ripartite con decreti del Ministro competente».
Testo vigente dal 26 ottobre 2012
