All'articolo 8 della legge 12 novembre 2011, n. 184, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: «10-bis. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche tra missioni e programmi diversi, allo stato di previsione del Ministero dell'interno».

Testo vigente dal 26 ottobre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-10-16;182~art3 · fonte su Normattiva