Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e disposizioni relative All'articolo 7 della legge 27 dicembre 2013, n. 148, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le variazioni di bilancio compensative, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per il riparto della somma di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 5».

Testo vigente dal 20 ottobre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-10-03;145~art3 · fonte su Normattiva