Per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, la dotazione del fondo di cui all'articolo l, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, e' incrementata di 254.295.088 euro per l'anno 2015. All'articolo 17 della legge 23 dicembre 2014, n. 191, il comma 24 e' sostituito dal seguente: «24. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonche' da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attivita' di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente».

Testo vigente dal 26 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-10-02;171~art3 · fonte su Normattiva