All'articolo 18, comma 30, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «da ripartire» sono soppresse e dopo le parole: «per l'anno finanziario 2017» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero, al fine di accelerare l'estinzione delle suddette partite, ad assegnare direttamente le medesime risorse, anche in conto residui, all'istituto gestore della tesoreria dello Stato, il quale provvede alla relativa sistemazione fornendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato».

Testo vigente dal 31 ottobre 2017

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2017-10-03;157~art3 · fonte su Normattiva