Art. 1 — Disposizioni generali
Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni autonome, approvati con legge 23 dicembre 2000, n. 389, sono introdotte, per l'anno finanziario 2001, le variazioni di cui alle annesse tabelle. Alla gestione delle somme iscritte negli stati di previsione medesimi si provvede secondo l'organizzazione del Governo di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 1 dicembre 2001
