Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 389, si applicano alla gestione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2). All'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, le parole: "Fondo occorrente per il funzionamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa iscritto," sono sostituite dalle seguenti: "Fondo occorrente per il funzionamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa e Fondo da ripartire per la realizzazione dei progetti di gemellaggio relativi al programma PHARE dell'Unione europea iscritti,". Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 389, e' sostituito dal seguente: "4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in lire 93.000 miliardi". Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 389, e' sostituito dal seguente: "8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unita' previsionali di base "Fondi di riserva (oneri comuni) e "Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto capitale (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 4.469 miliardi, lire 1.000 miliardi, lire 2.195 miliardi e lire 22.687 miliardi".

Testo vigente dal 1 dicembre 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-11-29;419~art2 · fonte su Normattiva