All'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 389, e' aggiunto il seguente comma: "20-bis. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la congruenza con il trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali".

Testo vigente dal 1 dicembre 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-11-29;419~art4 · fonte su Normattiva