Art. 3 — Riordino Ministeri
Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19; 8 e 9; 13 e 15; 14; 16; 17; 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, si applicano alle gestione delle somme iscritte negli stati di previsione, rispettivamente, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (Tabella n. 6); del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella n. 9); del Ministero delle attivita' produttive (Tabella n. 13); del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 14); del Ministero della salute (tabella n. 15); del Ministero per i beni e le attivita' culturali (Tabella n. 3); del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (Tabella n. 8).
Testo vigente dal 1 dicembre 2001
