Fino all'entrata in vigore della legge di definizione della disciplina generale dei parchi nazionali e delle riserve di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in deroga a quanto stabilito dalla legge 12 aprile 1962, n. 205, e dall'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, la gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, puo' ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Per il medesimo periodo di tempo specificato nel precedente comma non sono applicabili ai contratti posti in essere ai sensi della presente legge le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, nel decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, nonche' tutte le altre con essa eventualmente incompatibili. Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento. Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio non potra' mai superare nel periodo considerato l'equivalente di 500 unita' per anno. Nella fase di prima applicazione della presente legge, per gli operai occupati, o gia' occupati presso la gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, assunti ai sensi della legge 12 aprile 1962, n. 205, qualora abbiano svolto oltre centottanta giornate lavorative nell'anno solare precedente l'entrata in vigore della presente legge, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato eventualmente anche in deroga ai limiti di cui al quarto comma. Per il corrente esercizio finanziario e per il prossimo la spesa complessiva per la manodopera non potra' comunque superare quella sostenuta dalla gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nell'esercizio precedente. Al personale assunto ai sensi della presente legge con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di operaio dello Stato.

Testo vigente dal 12 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-04-05;124~art1 · fonte su Normattiva