Il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497:

  • a)i territori costieri compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
  • b)i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
  • c)i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
  • d)le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
  • e)i ghiacciai e i circhi glaciali;
  • f)i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione esterna dei parchi;
  • g)i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
  • h)le aree assegnate alle universita' agrarie e le zone gravate da usi civici;
  • i)le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
  • l)i vulcani;
  • m)le zone di interesse archeologico. Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle zone A, B e - limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione - alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Sono peraltro sottoposti a vincolo paesaggistico, anche nelle zone di cui al comma precedente, i beni di cui al numero 2) dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Nei boschi e nelle foreste di cui alla lettera g) del quinto comma del presente articolo sono consentiti il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia. L'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta giorni, possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Ministro per i beni culturali e ambientali puo' in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione. Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, il Ministro per i beni culturali e ambientali puo' in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche in difformita' dalla decisione regionale. Per le attivita' di ricerca ed estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, prevista dal precedente nono comma, e' rilasciata sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Non e' richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonche' per l'esercizio dell'attivita' agro-silvopastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti di attivita' ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza del vincolo di cui al quinto comma del presente articolo sono esercitate anche dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali "". Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti: "Art. 1-bis. - 1. Con riferimento ai beni e alle aree elencati dal quinto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente articolo 1, le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il relativo territorio mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, da approvarsi entro il 31 dicembre 1986. 2. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, il Ministro per i beni culturali e ambientali esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Art. 1-ter. - 1. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono individuare con indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito delle zone elencate dal quinto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente articolo 1, nonche' nelle altre comprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, le aree in cui e' vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui al precedente articolo 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonche' qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. La notificazione dei provvedimenti predetti avviene secondo le procedure previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357. 2. Restano fermi al riguardo le competenze ed i poteri del Ministro per i beni culturali e ambientali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Art. 1-quater. - 1. In relazione al vincolo paesaggistico imposto sui corsi d'acqua ai sensi del quinto comma, lettera c), dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente articolo 1, le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, determinano quali dei corsi d'acqua classificati pubblici, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, possono, per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, essere esclusi, in tutto o in parte, dal predetto vincolo, e ne redigono e rendono pubblico, entro i successivi trenta giorni, apposito elenco. 2. Resta ferma la facolta' del Ministro per i beni culturali e ambientali di confermare, con provvedimento motivato, il vincolo di cui al precedente comma sui corsi d'acqua inseriti nei predetti elenchi regionali. Art. 1-quinquies. - Le aree e i beni individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984, sono inclusi tra quelli in cui e' vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui all'articolo 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonche' ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. Art. 1-sexies. - 1. Ferme restando le sanzioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la violazione delle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano altresi' quelle previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a spese del condannato".

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 316/1998

    Questione infondata
    22 luglio 1998

    Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies del d.-l. 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, sollevate in riferimento agli art. 42, 97, 9, 25 secondo comma, e 27 della…

    Art. 42 cost. · Art. 97 cost. · Art. 9 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 170/1997

    Questione infondata
    4 giugno 1997

    Non è fondata, in riferimento agli art. 24, primo comma, e 97, primo e secondo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, nono comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), nel testo modificato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 - nella parte in cui non prevede alcun preciso ed univoco referente temporale per la decorrenza del termine di <<sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione>> entro cui il Ministro per i beni culturali ed ambientali può annullare, nel procedimento di rilascio della concessione in sanatoria di opere edilizie insistenti su aree soggette a vincolo paesaggistico, la determinazione della Amministrazione competente -, in quanto la norma che prescrive la perentorietà dei termini assegnati alla predetta Amministrazione non solo conferisce all'interessato, in caso di inerzia di quest'ultima, la legittimazione attiva a tutelare in via giurisdizionale la propria situazione soggettiva, ma gli attribuisce altresì la facoltà di rivolgersi direttamente al Ministro per i beni culturali. Inoltre, le regole sul responsabile del procedimento amministrativo, sulla partecipazione e sul diritto di accesso del privato interessato (previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dall'art. 7 della legge 12 giugno 1990, n. 142) assicurano un'ampia e costante azione di rilevazione e controllo 'ab externò dell'adeguatezza dell'azione amministrativa sia degli apparati statali, sia delle autonomie locali, anche in carenza di una specifica procedimentalizzazione 'ex legè della fattispecie normativa in oggetto. - Sulla necessità di un rapporto tra competenze statali e competenze regionali modulato alla luce del principio di cooperazione, cui si adegua lo strumento della concorrenza di poteri, v. O. n. 1035/1988, 'ex plurimis'. red.: G. Leo

    Art. 24 cost. · Art. 42 cost. · Art. 97 cost. · Art. 1 Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 322/1995

    Altra decisione
    13 luglio 1995

    In ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 20, 22 e 38, l. n. 47 del 1985 e 1-sexies d.l. n. 312 del 1985, con la quale si lamenta la mancata previsione dell'estinzione del reato di costruzione abusiva - riconosciuta se viene ottenuta la concessione in sanatoria - anche in caso di demolizione dell'opera realizzata, manca, da parte del giudice 'a quò una qualsiasi valutazione della diversità strutturale e teleologica degli impugnati artt. 20 e 22, da un lato, e 38 dall' altro, i quali, rispondendo a criteri e a finalità diverse, non possono essere utilmente confrontati ai fini dell'estinzione di tale reato. Peraltro, mentre, riguardo all'art. 22, va dato atto che la Corte ha già riconosciuto non fondata, nei sensi di cui in motivazione, e successivamente manifestamente infondata, identica questione di costituzionalità, precisando che l'estinzione del reato predetto si verifica anche a favore di chi abbia demolito il manufatto, - sempre che si tratti di costruzione per cui si sarebbe potuto ottenere la concessione in sanatoria - riguardo all'art. 38, l. n. 47 del 1985 e all'art. 1-sexies, d.l. n. 312 del 1985, deve essere disposta la restituzione degli atti al giudice 'a quò, per un riesame della rilevanza, alla luce dei principi desumibili dalla sopravvenuta normativa, di cui alla l. 23 dicembre 1994, n. 724 (modificata dal d.l. 26 maggio 1995, n. 193). - Riguardo all'art. 22, l. n. 47 del 1985, v. S. n. 167/1989, nonché O. nn. 274/1989, 415/1989, 539/1989, 34/1990 e 80/1990. red.: A.M.M. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 20 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 1 ((Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 · Art. 31 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1985-08-08;431~art1 · fonte su Normattiva