Art. 101
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[1]Fino all'attuazione del registro delle imprese i depositi di atti o documenti, che secondo il codice devono eseguirsi presso l'ufficio del registro delle imprese, si eseguono presso la cancelleria del tribunale.
[2]Le attribuzioni del giudice del registro spettano al presidente del tribunale o a un giudice da lui delegato.
Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 18 febbraio 1996 · versione 0 su Normattiva